Termoregolazione e contabilizzazione unifamiliare del calore

DGR Lombardia IX/2601

D.G.R. LOMBARDIA N°IX/2601 DEL 30 NOVEMBRE 2011

OBBLIGO DI INSTALLAZIONE

SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

UNIFAMILIARE DEL CALOREEPRODUZIONE H2O CALDA SANIATIRA CENTRALIZZATA

 

La Regione Lombardia ha reso obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione unifamiliare del calore per gli impianti centralizzati negli edifici esistenti.

 

La contabilizzazione deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

 

Di seguito, riportiamo le modalità di intervento obbligatorie secondo le nuove disposizioni legislative vigenti (rif. L.R. n° 3 del 21/02/11 attuata dalla delibera IX/2601 del 30/11/11), indipendentemente dal cambio caldaia, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

 

Tipologia Impianto

Data entro cui adottare le misure necessarie per

termoregolazione e contabilizzazione

Superiore 350 kW

E installazione ante 1/8/97

1/8/2012

 

Maggiore o uguale a 116,4 KW

E installazione ante 1/8/98

1/8/2013

I restanti impianti

1/8/2014

 

Precisiamo che il sistema deve essere operativo entro il 15 Ottobre successivo all’obbligo di posa.

 

Tale intervento è finora stato realizzato contestualmente (salvo rare eccezioni) a interventi di riqualificazione delle centrali termiche che hanno comportato un’intera rivisitazione degli impianti e pertanto le possibili problematiche connesse a tale intervento sono state mitigate da una progettazione più generale che ha interessato l’insieme dell’impianto.

 

L’enorme massa di lavoro che queste disposizioni regionali creano comporterà una rapidissima ascesa della “domanda” senza che sia presente altrettanta “offerta” tecnicamente formata e capace.

 

La Legge 10/91 prevede che qualsiasi intervento eseguito sugli impianti di riscaldamento debba essere progettato al fine del contenimento dei consumi energetici.

 

Di tale progetto deve essere depositata copia presso il comune d’installazione dell’impianto.

Premesso quanto sopra si rileva che anche la Delibera della Giunta Regione Lombardia 2601 del 30/11/2011 riportala dizione “progetto” e “progettista”.

 

Infatti, testualmente, cita (articolo 10.2):

…” Nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia termica, il progettista deve tenere conto delle diverse esposizioni delle unità abitative, degli ambienti confinanti in maniera specifica per i primi ed ultimi piani dell’edificio, dell’equilibratura dell’impianto. Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in una specifica relazione da consegnare al committente al fine di definire una equa suddivisione delle spese”…

 

Oltre a quanto sopra sussistono inoltre le incombenze progettuali rese obbligatorie dal D.M. 37/08.

 

Da tutto quanto sopra ne consegue che la progettazione è obbligatoria per legge e sanzionata laddove questa non sia eseguita.

 

La progettazione e suddivisa in due distinte fasi tra loro inscindibili:

· Redazione della denuncia di inizio lavori di cui all’articolo 28 della legge 10/1991

· Redazione della relazione di cui al punto 10.2 della DGR. 2601/2011

 

Il sistema così realizzato, oltre ai vantaggi di bilanciare la circolazione del fluido riscaldante nell’impianto a favore di una uniformità di temperature negli ambienti, induce per esperienza negli utenti un comportamento più sensibile al contenimento dei consumi e consente la riduzione degli sprechi dovuti al surriscaldamento dei locali, sfruttando nel contempo gli apporti di calore gratuiti (come il soleggiamento, l’illuminazione artificiale e le attività domestiche, gli apporti di calor interni rilevanti).